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Organi Collegiali

Organi collegiali

  • Giunta esecutiva - La Giunta viene rinnovata, come il C.d.I., ogni tre anni tramite elezioni. Negli istituti di istruzione secondaria superiore è composta da: un genitore, uno studente, un docente, un rappresentante del personale A.T.A.. Sono membri di diritto della Giunta il Dirigente Scolastico, che la presiede in rappresentanza dell’Istituto, e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.), che svolge anche funzioni di Segretario della Giunta.
  • Consigli di Classe - Il Consiglio di Classe è formato da: tutti i docenti della singola classe, due rappresentanti degli studenti e due rappresentanti dei genitori. Ogni seduta viene presieduta dal Dirigente Scolastico o da un docente che abbia ricevuto apposita delega.
  • Rappresentanti dei genitori - I Rappresentanti dei genitori al Consiglio, vengono eletti, o riconfermati, una volta l’anno. Le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre. Sono previsti: 2 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della scuola secondaria. Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all'inizio dell'anno scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual caso restano in carica solo fino al 31 agosto).
  • Collegio Docenti - Compiti e funzioni definiti dal  Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione.

Il Collegio Docenti è formato dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio presso l’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Ha le seguenti funzioni:

  1. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto. In particolare, cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
  2. formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e la relativa assegnazione dei docenti; per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto;
  3. delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;
  4. valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;
  5. provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
  6. adotta, o promuove nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;
  7. promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’Istituto;
  8. elegge, in numero di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col Dirigente Scolastico; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico, o Dirigente Scolastico, in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all’istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col Dirigente;
  9. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
  10. elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente
  11. programma e attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
  12. nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati, adotta le iniziative previste dall'articolo 115 del Decreto;
  13. esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
  14. esprime al Dirigente Scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
  15. esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
  16. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di interclasse o di classe.

Pubblicato il 24-02-2023